Divorzio

 

 

 

Proposta di legge

Montecchi, n. 2444,
1 marzo 2002

Il 23 ottobre 2003, a quasi trent’anni dal referendum sul divorzio, l’Aula di Montecitorio con uno scarto di soli 7 voti ha respinto la proposta presentata dai deputati DS di riduzione da tre a un anno dei tempi per il divorzio. La bocciatura a sorpresa, dovuta ad un emendamento presentato dalla Lega e dall’UDC soppressivo dell’articolo 1, è avvenuta no-nostante fosse stato raggiunto in Commissione Giustizia un accordo tra una parte dell’opposizione e della maggioranza su una soluzione di mediazione che sanciva la riduzione temporale solo per quelle coppie senza figli minorenni.

è così emersa, ancora una volta e in modo eclatante, l’impostazione ideologica di questo Governo che, tentando di accreditare una politica di riforme, è invece incapace di fornire soluzioni legislative rispondenti, in termini di adeguatezza e maggiore flessibilità, alle mutate dinamiche socio-familiari di questo paese, ed intervenire a beneficio di un sempre maggior numero di italiani su questioni fondamentali che riguardano i diritti e la libertà della persona, i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi e conviventi.

Da una recente ricerca effettuata dall’Associazione nazionale magistrati, infatti, è emerso il dato secondo il quale il 74% degli italiani è favorevole all’approvazione di una disciplina più snella in fatto di divorzio, in considerazione non solo delle diverse e più agili legislazioni europee in materia – che prevedono tempi e modalità decisamente diverse – ma soprattutto in ragione della realtà dei tribunali italiani dove i tempi per le separazioni, in particolare quelle giudiziali, hanno durate estenuanti e costi personali ed economici molto alti.

L’attuale normativa stabilisce che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandato solo in caso di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, o di omologazione di una separazione consensuale, purché la separazione tra i coniugi si sia protratta ininterrottamente per un periodo di tre anni. Quando nel 1970 l’istituto del divorzio fu introdotto in Italia, sulla base del presupposto che esso non andava considerato come causa del fallimento della vita matrimoniale, bensì come rimedio ad un fallimento che si era già verificato, si ritenne opportuno subordinarne l’efficacia ad un previo periodo di separazione, inteso come strumento transitorio e reversibile, allora di durata quinquennale. Fu solo nel 1987, grazie anche al tenace contributo di Nilde Iotti, che tale periodo venne ridotto da cinque a tre anni.

L’esperienza di questi anni ha mostrato come sempre più spesso anche l’imposizione per legge del periodo temporale triennale abbia perso quella che doveva essere l’originaria funzione deterrente di tale istituto, rispetto alla possibile ricostituzione di una relazione affettiva e materiale tra i coniugi; tale disposizione, al contrario, si risolve spesso in un impedimento burocratico, che non facilita la ricostituzione di esperienze di coppia ormai logorate ma anzi protrae per un tempo eccessivo l’impossibilità di formalizzare sul piano giuridico le ulteriori esperienze di vita nel frattempo maturate.

Ecco, allora, che la nostra proposta si poneva due obiettivi sostanziali: in primo luogo ridurre da tre a un anno il periodo di separazione prescritto per richiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; in secondo luogo anticipare il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra coniugi, non ricollegandolo più al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ma all’autorizzazione a vivere separati data ai coniugi dal Presidente del Tribunale, in sede di udienza presidenziale. La finalità di tale previsione era quella di sanare, sul piano giuridico, l’attuale anomalia determinata dal fatto che, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche i beni di quelle coppie la cui convivenza è ormai venuta meno, e le cui esistenze sono separate, continuano a ricadere in regime di comunione dei beni. Tale misura si poneva come tutela del coniuge più debole, in quanto lo scioglimento della comunione avrebbe determinato la immediata e piena titolarità dei beni facenti parte del patrimonio comune senza dover aspettare la definizione del procedimento che può concludersi anche dopo molti anni.

L’obiettivo della nostra proposta di legge non voleva avere la pretesa di imporre comportamenti sul piano sociale, né di intralciare oltre il dovuto e il necessario l’autonomia dei soggetti – essendo “la famiglia come un isola che il mare del diritto può solo lambire ma non penetrare” – ma contribuire a rendere la disciplina esistente più flessibile e adeguata alle problematiche sociali, essendo compito del legislatore accompagnare i mutamenti che intervengono nel costume e nella cultura di una società.



 
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