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Proposta di legge
Montecchi, n.
2444,
1 marzo 2002 |
Il 23 ottobre 2003, a quasi trent’anni
dal referendum sul divorzio, l’Aula di Montecitorio con uno scarto di
soli 7 voti ha respinto la proposta presentata dai deputati DS di
riduzione da tre a un anno dei tempi per il divorzio. La bocciatura a
sorpresa, dovuta ad un emendamento presentato dalla Lega e dall’UDC
soppressivo dell’articolo 1, è avvenuta no-nostante fosse stato
raggiunto in Commissione Giustizia un accordo tra una parte
dell’opposizione e della maggioranza su una soluzione di mediazione
che sanciva la riduzione temporale solo per quelle coppie senza figli
minorenni.
è così emersa, ancora una volta e in
modo eclatante, l’impostazione ideologica di questo Governo che,
tentando di accreditare una politica di riforme, è invece incapace di
fornire soluzioni legislative rispondenti, in termini di adeguatezza e
maggiore flessibilità, alle mutate dinamiche socio-familiari di questo
paese, ed intervenire a beneficio di un sempre maggior numero di
italiani su questioni fondamentali che riguardano i diritti e la
libertà della persona, i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
e conviventi.
Da una recente ricerca effettuata
dall’Associazione nazionale magistrati, infatti, è emerso il dato
secondo il quale il 74% degli italiani è favorevole all’approvazione
di una disciplina più snella in fatto di divorzio, in considerazione
non solo delle diverse e più agili legislazioni europee in materia –
che prevedono tempi e modalità decisamente diverse – ma soprattutto in
ragione della realtà dei tribunali italiani dove i tempi per le
separazioni, in particolare quelle giudiziali, hanno durate estenuanti
e costi personali ed economici molto alti.
L’attuale normativa stabilisce che lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa
essere domandato solo in caso di passaggio in giudicato della sentenza
di separazione, o di omologazione di una separazione consensuale,
purché la separazione tra i coniugi si sia protratta ininterrottamente
per un periodo di tre anni. Quando nel 1970 l’istituto del divorzio fu
introdotto in Italia, sulla base del presupposto che esso non andava
considerato come causa del fallimento della vita matrimoniale, bensì
come rimedio ad un fallimento che si era già verificato, si ritenne
opportuno subordinarne l’efficacia ad un previo periodo di
separazione, inteso come strumento transitorio e reversibile, allora
di durata quinquennale. Fu solo nel 1987, grazie anche al tenace
contributo di Nilde Iotti, che tale periodo venne ridotto da cinque a
tre anni.
L’esperienza di questi anni ha mostrato
come sempre più spesso anche l’imposizione per legge del periodo
temporale triennale abbia perso quella che doveva essere l’originaria
funzione deterrente di tale istituto, rispetto alla possibile
ricostituzione di una relazione affettiva e materiale tra i coniugi;
tale disposizione, al contrario, si risolve spesso in un impedimento
burocratico, che non facilita la ricostituzione di esperienze di
coppia ormai logorate ma anzi protrae per un tempo eccessivo
l’impossibilità di formalizzare sul piano giuridico le ulteriori
esperienze di vita nel frattempo maturate.
Ecco, allora, che la nostra proposta si
poneva due obiettivi sostanziali: in primo luogo ridurre da tre a un
anno il periodo di separazione prescritto per richiedere lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; in
secondo luogo anticipare il momento dello scioglimento della comunione
dei beni tra coniugi, non ricollegandolo più al passaggio in giudicato
della sentenza di separazione, ma all’autorizzazione a vivere separati
data ai coniugi dal Presidente del Tribunale, in sede di udienza
presidenziale. La finalità di tale previsione era quella di sanare,
sul piano giuridico, l’attuale anomalia determinata dal fatto che, in
attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, anche
i beni di quelle coppie la cui convivenza è ormai venuta meno, e le
cui esistenze sono separate, continuano a ricadere in regime di
comunione dei beni. Tale misura si poneva come tutela del coniuge più
debole, in quanto lo scioglimento della comunione avrebbe determinato
la immediata e piena titolarità dei beni facenti parte del patrimonio
comune senza dover aspettare la definizione del procedimento che può
concludersi anche dopo molti anni.
L’obiettivo della nostra proposta di
legge non voleva avere la pretesa di imporre comportamenti sul piano
sociale, né di intralciare oltre il dovuto e il necessario l’autonomia
dei soggetti – essendo “la famiglia come un isola che il mare del
diritto può solo lambire ma non penetrare” – ma contribuire a rendere
la disciplina esistente più flessibile e adeguata alle problematiche
sociali, essendo compito del legislatore accompagnare i mutamenti che
intervengono nel costume e nella cultura di una società.
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