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PREAMBOLO
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti
i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che l’inosservanza e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno
portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che
l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e
di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e
delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è
della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione universale dei Diritti Umani come
ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra
quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso
a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali
a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto
o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale,
al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà considerato colpevole di un reato penale per un
comportamento ovvero per una omissione che, al momento in cui sia stato
perpetrato, non costituisse un reato secondo il diritto nazionale o il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a
quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri
Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e
la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di
espressione; questo diritto include la liberà di sostenere opinioni senza
condizionamenti e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a i confini.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare dovrà essere il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà dovrà essere espressa attraverso elezioni periodiche e regolari,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senz’alcuna discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, inclusa una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni
altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa
protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire
ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano
essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli
altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.
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