L'istituto referendario

Il referendum abrogativo è disciplinato nel nostro ordinamento dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, che ne individua in maniera puntuale le differenti fasi.

Le richieste di referendum devono essere depositate, tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ciascun anno, presso la Corte di cassazione (Ufficio centrale per l referendum) che entro il 15 dicembre ne vaglia la conformità alla norme della legge del 1970.

Superato il controllo della Corte di Cassazione, setta poi ala Corte Costituzionale valutare, entro il 10 febbraio successivo, i quesiti referendari sulla base della loro conformità all'articolo 75 della Costituzione, nonché agli ulteriori parametri di costituzionalità posti dalla Corte stessa nel corso della sua giurisprudenza pluriennale.

Conclusosi positivamente anche quest'ultimo esame, il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice il referendum in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e se la maggioranza dei voti validi (escluse dunque le schede nulle e quelle bianche) è a favore dell'abrogazione.

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale, prima del voto referendario, di una legge che accolga l'oggetto dei quesiti referendari fa sì che la Cassazione possa:

a) annullare il referendum, se ritiene modificati i principi ispiratori della disciplina preesistente o i suoi contenuti normativi essenziali;

b) estendere la consultazione referendaria alla nuova normativa, qualora questa presenti innovazioni di mera forma o di mero dettaglio.

Non prevedendo la legge, prima della consultazione referendaria, un termine prefissato per l'adozione di una nuova normativa, la cassazione potrebbe pronunciarsi per l'annullamento o il trasferimento dei quesiti finché sussiste il tempo tecnico necessario.

 

Comitati promotori e iter  dei quesiti sulla procreazione

Come è noto, i quesiti referendari presentati alla legge 40 sono stati cinque, uno totalmente e quattro parzialmente abrogativi. Diversi i soggetti promotori:

  • il quesito totalmente abrogativo è stato presentato dai radicali e dall'associazione Luca Coscioni;

  • tre dei quattro quesiti parzialmente abrogativi (quello relativo alla ricerca clinica e sperimentale, ai limiti di accesso alla fecondazione assistita, e alla fecondazione eterologa) sono stati presentati da uno schieramento trasversale di diverse forze politiche e rappresentanti della società civile, tra cui esponenti del centro-sinistra, laici del centro-destra e radicali:

  • l'ultimo quesito parzialmente abrogativo (quello relativo ai diritti del concepito) è stato presentato da un comitato di donne della sinistra e della Cgil.

Mentre la Cassazione, lo scorso dicembre, ha ritenuto compatibili con le prescrizioni della legge ordinaria tutte e cinque le richieste, stabilendo altresì, in dialogo coi Comitato promotori, il titolo dei quesiti, il 13 gennaio 2005 la Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando l'ammissibilità solo per i quattro quesiti parzialmente abrogativi, ritenendo invece inammissibile quello totalmente abrogativo perché, in caso di approvazione, si determinerebbe un pericoloso vuoto normativo su una materia assai sensibile dal punto di vista dei diritti fondamentali coinvolti.

 

Si voterà domenica 12 e lunedì 13 giugno 2005.

 

 

Copertina
 
Un sì alla vita
L'iter della legge
  Il bilancio un anno dopo
I quesiti
La legge se vincono i sì
Documentazione
  L'istituto referendario
  Comitati promotori e iter dei quesiti sulla procreazione
  Qualche dato
  Il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale
  Referendum n. 1
  Referendum n. 2
  Referendum n. 3
  Referendum n. 4
  Il referendum totalmente abrogativo
Per saperne di più
  Documenti
  Bibliografia essenziale
Rassegna stampa
 
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