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Referendum 4 -
Fecondazione eterologa
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“Procreazione medicalmente
assistita – Divieto di fecondazione eterologa.” - Abrogazione parziale
Tra tutti quelli esaminati,
questo è certamente il quesito più sintetico, in quanto
finalizzato ad abrogare il divieto di utilizzare almeno un
gamete, spermatozoo od ovocita, appartenente ad un soggetto
esterno alla coppia, ma al tempo stesso è anche quello che
pone i maggiori problemi perché coinvolge tematiche
complesse relative al nascituro, alla paternità e alla
maternità, al rapporto di coppia in cui viene ad inserirsi
un donatore terzo.
Secondo i promotori il divieto
di eterologa contrasterebbe con il principio di libertà
personale e con il diritto alla procreazione, in quanto non
consente di avere legalmente figli in Italia alle coppie in
cui il marito sia sterile o la moglie infertile. Tale
divieto sarebbe contrario sia con il canone di
ragionevolezza che con il principio di uguaglianza di cui
all’articolo 3 Cost., in quanto discrimina per censo le
categorie di cittadini, consentendo solo a quelli benestanti
la possibilità di ricorrere, all’estero, alla fecondazione eterologa, riconosciuta e consentita in tutta Europa fatta
eccezione per il solo Portogallo. Infine i promotori, nel
richiamare una precedente sentenza della Corte che escludeva
l’azione di disconoscimento di paternità in caso di
fecondazione eterologa, vi ravvisano una potenziale apertura
della più alta giurisprudenza a questa tecnica.
Con la sentenza 49/2005 la
Consulta ammette il quesito referendario dichiarandolo
altresì omogeneo e non contraddittorio, in quanto abroga in
maniera univoca tutte le previsioni che ineriscono al
divieto, alla sanzione e alla causa di non punibilità della
fecondazione di tipo eterologo.
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